Molto spesso ci viene chiesto dai nostri clienti se è possibile assicurare gli amministratori contro i rischi in cui possono incorrere nell’esercizio della loro attività professionale o ancora se è possibile stipulare polizze vita in capo agli stessi.

Oltre al caso tipico dei rischi connessi alla responsabilità professionale per danni verso terzi e i rischi derivanti da infortuni subiti durante lo svolgimento dell’incarico di amministratore, ve ne sono altri che coinvolgono maggiormente la sua sfera personale. Si tratta ad esempio dei rischi derivanti da infortuni di natura extraprofessionale o di rischi connessi al caso morte dell’amministratore o ancora alla possibilità di stipulare le cosiddette “polizze in caso di vita”.

Scopo del presente lavoro è quello di fornire un quadro generale del trattamento fiscale dei premi versati dalla società in riferimento all’amministratore ed in particolar modo qualora quest’ultimo sia designato quale diretto beneficiario.

Come noto, il contratto di assicurazione prevede la presenza di tre figure:

–    il contraente: è colui che stipula il contratto di assicurazione, versa i premi e può esercitare tutti i diritti derivanti del contratto (nel nostro caso si tratta della Società);

–    l’assicurato: è il soggetto persona fisica su cui ricade il rischio (nel nostro caso si tratta dell’Amministratore)

–    il beneficiario, è il soggetto indicato dal contraente quale destinatario delle somme assicurate (capitale o rendite) al verificarsi dell’evento assicurato (nel nostro caso si può trattare della Società o dell’Amministratore).

L’analisi sottostante parte da tre considerazioni di base desumibili dallo stesso TUIR:

  1. assimilazione fiscale del reddito percepito dall’amministratore a quello di lavoro dipendente (art. 50, co. 1 del D.P.R. n. 917/1986) e conseguente applicabilità sullo stesso del “principio di omnicomprensività” (art. 51, co. 1 del D.P.R. n. 917/1986) che impone di comprendere nel reddito dell’amministratore tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti in relazione alla carica ricoperta;
  2. deducibilità di tutte le spese per prestazioni di lavoro dipendente sostenute dalla società sia in denaro che in natura (art. 95, co. 1 del D.P.R. n. 917/1986);
  3. il principio dell’inerenza (art. 109, co. 5 del D.P.R. n. 917/1986) secondo il quale i costi e gli altri componenti negativi di reddito “sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito”.

Il combinato disposto dei tre principi porta a considerare deducibile il costo dei premi pagati dalla società laddove la copertura del rischio avvenga nell’interesse esclusivo della società ovvero laddove i premi costituiscano compenso in natura in capo all’amministratore.

Ricordiamo che il compenso in natura, altrimenti detto fringe benefit, non è altro che un bene o un servizio erogato dalla società a favore dell’amministratore e come tale costituisce una parte della sua retribuzione soggetta a tassazione.

Da ultimo, è doveroso precisare che l’Amministrazione Finanziaria non è sempre favorevole alla deducibilità dei premi pagati dalla società non riconoscendo la loro inerenza e funzionalità alla formazione del reddito di quest’ultima.

Procediamo, quindi, all’analisi delle principali tipologie di polizze assicurative.

POLIZZE PER RESPONSABILITÀ CIVILE

Si tratta di polizze stipulate a copertura di perdite di carattere patrimoniale derivanti dal risarcimento dai danni causati a terzi dagli amministratori nell’espletamento del proprio mandato.

Trattamento fiscale dei premi assicurativi

  • per la società: i premi sono deducibili in quanto inerenti all’attività
  • per l’amministratore: i premi non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del suo reddito in quanto la stipula dei contratti di assicurazione risponde ad un interesse esclusivo della società.

Trattamento fiscale del risarcimento del danno

I rimborsi corrisposti dall’assicurazione all’amministratore non costituiscono per quest’ultimo un arricchimento ma solo un risarcimento del danno patrimoniale subito e come tali non sono tassati in capo all’amministratore.

POLIZZE PER INFORTUNI PROFESSIONALI

Tali polizze coprono gli infortuni che possono verificarsi durante lo svolgimento dell’incarico di amministratore:

Trattamento fiscale dei premi assicurativi

  • per la società: i premi sono deducibili in quanto inerenti all’attività
  • per l’amministratore: i premi non costituiscono fringe benefit e non concorrono alla formazione del suo reddito in quanto la stipula dei contratti di assicurazione risponde ad un interesse esclusivo della società.

Trattamento fiscale del risarcimento del danno

Per l’amministratore: i rimborsi corrisposti dalla compagnia all’amministratore non costituiscono reddito imponibile nella misura in cui rappresentano risarcimenti per il “danno emergente” vale a dire in riferimento alle perdite effettivamente subite.

Attenzione alle polizze infortuni “miste”, che coprono l’amministratore sia dai rischi professionali che da quelli extraprofessionali che comportano un diverso trattamento fiscale. Si suggerisce pertanto di stipulare due distinte polizze ovvero una sola ma con suddivisione dei relativi premi.

POLIZZE SANITARIE E PER INFORTUNI EXTRAPROFESSIONALI

Le assicurazioni sanitarie coprono il cosiddetto rischio “malattia” attraverso ad esempio il rimborso delle spese mediche, esami diagnostici e degenze ospedaliere ed eventualmente una diaria giornaliera.

Le polizze infortuni extraprofessionali coprono gli eventi accidentali che si verificano al di fuori dal “luogo di lavoro”.

Trattamento fiscale dei premi assicurativi

  • per l’amministratore: i premi costituiscono “compenso in natura” (fringe benefit) e come tale viene assoggettato ad imposizione diretta in “busta paga”.
  • per la società: i premi sono deducibili in quanto assumono la natura di compenso all’amministratore.

Trattamento fiscale del risarcimento del danno

  • per l’amministratore: i rimborsi corrisposti dall’assicurazione all’amministratore, qualificabili come indennizzi risarcitori di “lucro cessante” (redditi perduti), costituiscono redditi della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati e come tali sono imponibili in capo all’amministratore; per contro non costituiscono redditi imponibili i rimborsi inerenti le perdite effettivamente subite (danno emergente).

POLIZZE SULLA VITA “CASO MORTE”

Tali polizze coprono il rischio della morte dell’assicurato e prevedono il pagamento di un “capitale” all’avverarsi dell’evento. Il trattamento fiscale è diverso a seconda del beneficiario:

BENEFICIARIO L’AMMINISTRATORE O I SUOI EREDI:

Trattamento fiscale dei premi assicurativi

  • per l’amministratore: i premi costituiscono “compenso in natura” (fringe benefit) e come tale viene assoggettato ad imposizione diretta in “busta paga”.
  • per la società: i premi sono deducibili in quanto assumono la natura di compenso all’amministratore.

Trattamento fiscale dell’indennizzo

Per l’amministratore o i suoi eredi l’indennizzo assicurativo non costituisce reddito imponibile ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR.

BENEFICIARIA LA SOCIETÀ:

In questo caso la polizza ha come obiettivo quello di tutelare l’azienda dagli effetti che potrebbero essere provocati dalla prematura scomparsa di un “uomo chiave”. Si pensi ad esempio alla necessità di trovare un’altra figura professionale che possa proseguire l’attività o ancora la necessità di dover liquidare gli eredi nel caso in cui l’amministratore fosse anche socio (soprattutto nelle società di persone).

In questo caso sarebbe opportuno che il premio fosse supportato da un’analisi dei redditi prodotti dalla società e del rischio di non ottenerli più in assenza dell’assicurato.

Trattamento fiscale dei premi assicurativi

  • per la società: i premi sono deducibili in quanto la polizza è stipulata a favore e nell’interesse della società
  • per l’amministratore: i premi non costituiscono alcun “compenso in natura”.

Trattamento fiscale dell’indennizzo

Per la società l’indennizzo assicurativo corrisposto dalla società di assicurazione costituisce una sopravvenienza attiva imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

POLIZZE SULLA VITA “CASO VITA” O “DI ACCUMULO”

Queste polizze non sono classificabili come assicurazioni in senso stretto perché non c’è un vero e proprio rischio contro cui ci si assicura; sono utilizzate piuttosto come forma pensionistica complementare o come forma di risparmio/investimento.

Il trattamento fiscale è diverso a seconda del beneficiario:

BENEFICIARIO L’AMMINISTRATORE O I SUOI EREDI:

Trattamento fiscale dei premi assicurativi

  • per l’amministratore: i premi costituiscono “compenso in natura” (fringe benefit) e come tale viene assoggettato ad imposizione diretta in “busta paga”.
  • per la società: i premi sono deducibili in quanto assumono la natura di compenso all’amministratore

Trattamento fiscale al rimborso del capitale

Per l’amministratore o i suoi eredi il rimborso viene assoggettato ad imposta sostitutiva sulla parte della plusvalenza realizzata (differenza tra l’importo lordo liquidabile al cliente e la somma dei premi pagati).

BENEFICIARIA LA SOCIETÀ:

Trattamento fiscale dei premi assicurativi

  • per l’amministratore: i premi non costituiscono alcun “compenso in natura”.
  • per la società: i premi pagati rappresentano un investimento di liquidità e come tali sono iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale.

Trattamento fiscale al rimborso del capitale

La società al momento del rimborso maturerà un provento finanziario imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

(Alessandra Di Nasso)

I consulenti dello Studio Turi rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.