In data 24.10.2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 193/2016 che prevede rilevanti novità in materia fiscale.  Il presente documento intende fornire un quadro di sintesi delle misure introdotte in ambito fiscale che hanno impatto sui contribuenti:

 

Misure urgenti in materia di riscossione

Soppressione di Equitalia (art. 1)

L’art. 1 del DL 22.10.2016 n. 193, dispone a partire dall’1.7.2017 la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con un diverso ente pubblico economico, denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione“.

Tale cambiamento non porterà alcuna modifica sul versante della riscossione e del contenzioso nei confronti dei contribuenti, in quanto:

  • il nuovo ente pubblico economico subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo a Equitalia, compresi quelli di natura processuale;
  • la funzione di Agente della riscossione è svolta dall’ente “Agenzia delle Entrate-riscossione”;
  • rimangono fermi tutti e poteri e le attribuzioni del DPR 602/73: permangono ad esempio la possibilità di disporre sia il fermo delle auto sia l’ipoteca, non cambiano le norme sulle notifiche e sui termini decadenziali per le cartelle di pagamento, così come la disciplina sulla dilazione dei ruoli;
  • rimane ferma la debenza del compenso di riscossione ex art. 17 del DLgs. 112/99.

 

Misure urgenti in materia fiscale

Nuovi adempimenti fiscali (art. 4)

Trasmissione trimestrale dei dati IVA

Viene introdotto,  a decorrere dall’1.1.2017, l’obbligo di trasmettere trimestralmente in via telematica:

  • i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute e registrate da parte dei soggetti passivi IVA
  • i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA

La comunicazione dovrà avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare.

L’ omessa o errata comunicazione di ciascuna fattura sarà punita con la sanzione di 25 euro, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico di cui all’ art. 12 del dlgs n. 472/97, ma con un tetto massimo di 25.000 euro.

Per l’ omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche, è prevista la sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

Conseguentemente all’introduzione dei nuovi adempimenti verranno abrogati, con decorrenza dall’1.1.2017:

  • lo “spesometro” annuale;
  • l’obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute;
  • l’obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing.

Dichiarazione annuale IVA

L’art. 4 del DL 193/2016 stabilisce che, a partire dall’anno d’imposta 2017, la dichiarazione annuale IVA potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo (resta invariato, dunque, il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2016, entro il mese di febbraio 2017).

Credito di imposta

In considerazione delle esigenze di adeguamento tecnologico alla nuova disciplina, è riconosciuto ai contribuenti, per l’ anno 2017, un credito d’ imposta di 100 euro a fronte dell’investimento (sempreché il volume di affari non sia superiore a 50 mila euro) da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Comunicazione delle operazioni con Paesi black list

L’abrogazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni con Paesi black list è rimandata all’anno successivo, a partire cioè dalle comunicazioni relative all’anno d’imposta 2017.

Continua, quindi, ad essere dovuta la comunicazione per il periodo d’imposta 2016; se non interverranno ulteriori modifiche, la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando il modello di comunicazione polivalente entro le scadenze del 10.4.2017 o del 20.4.2017, a seconda della periodicità delle liquidazioni IVA del soggetto tenuto all’adempimento

 

Dichiarazione integrativa a favore (art. 5)

Viene previsto che:

  • la dichiarazione dei redditi, IRAP, del sostituto d’imposta e l’IVA possono essere emendate entro i termini di decadenza del potere di accertamento per correggere errori ed omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore reddito o imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito o credito d’imposta;
  • se l’integrativa a favore del contribuente è presentata oltre il termine per la trasmissione di quella dell’anno successivo, il credito che ne emerge può essere utilizzato in compensazione, per “eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”.

Termine di notifica cartelle e di accertamento

Viene estesa anche alla dichiarazione IVA integrativa la previsione, già operante ai fini delle imposte dirette / IRAP, in base alla quale:

  • il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 25, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 602/73 (attività di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle stesse), riferita alla dichiarazione integrativa presentata per la regolarizzazione di errori / omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorre dalla data di presentazione della stessa, “limitatamente agli elementi oggetto dell’integrazione”;
  • il termine per l’accertamento ex artt. 43, DPR n. 600/73 e 57, DPR n. 633/72 decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa, “limitatamente ai soli elementi oggetto dell’integrazione”.

 

Rottamazione delle cartelle (art. 6)

E’ introdotta la possibilità di estinguere i debiti inclusi in ruoli provvedendo al pagamento integrale:

  1. delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  2. di quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Il beneficio della rottamazione consiste pertanto nel risparmio delle sanzioni incluse in tali carichi, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali.

Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a:

  • Imposte dirette e IRAP
  • IVA
  • Tributi relativi a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni (ICI, IMU, tassa sui rifiuti, ecc.)
  • Contributi previdenziali e assistenziali
  • Sanzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada (solo somme aggiuntive)

affidati rispettivamente dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps o dall’Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.

Modalità di definizione

  • Presentazione di apposita istanza di definizione agevolata entro 23 gennaio 2017 con modalità definite dall’agente della riscossione che saranno pubblicate sul sito entro il 7/11/2016.

Nell’istanza il contribuente dovrà indicare:

  1. la modalità di pagamento scelta:
    • in un’unica soluzione ovvero
    • dilazionato entro il limite massimo di quattro rate sulle quali saranno dovuti gli interessi da dilazione del 4,5% annuo.
  2. l’impegno a rinunciare agli eventuali giudizi inerenti i carichi oggetto di definizione

Con la presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione; l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche né proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

  • In caso di accoglimento dell’ istanza l’agente della riscossione comunica ai debitori entro il 24/04/2017:
    1. l’ammontare complessivo delle somme dovute, eventualmente suddiviso nelle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse
  • Pagamento:
    1. le prime due rate sono ciascuna pari ad 1/3 delle somme dovute
    2. la terza e la quarta ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15/12/2017 e il 15/3/2018.

Il mancato, l’insufficiente o il tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate determina la decadenza della definizione che pertanto non produce più effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo originario complessivamente dovuto. Il debitore non potrà inoltre più accedere ad una nuova rateazione.

Rateazioni in corso

Possono beneficiare della definizione agevolata anche i debitori che hanno in corso una rateazione delle cartelle purché rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016.

In tal caso ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da definire si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati e degli aggi; restano definitivamente acquisite le somme versate a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora.

Il pagamento della prima o unica rata che scaturisce dalla definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, revoca automaticamente la dilazione ancora in essere.

 

Riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria e norme collegate

Gli autori di violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale o di violazioni fiscali interne possono accedere alla nuova voluntary disclosure a partire dal 25/10/2016 e fino al 31/07/2017.

Si tratta di una riedizione della collaborazione volontaria introdotta dalla legge 186/2014 ma con delle modifiche sostanziali:

  1. la procedura diventa autoliquidatoria e non più accertativa ad opera dell’Agenzia delle Entrate (nella versione precedente quest’ultima era chiamata ad emettere i relativi atti di contestazione delle sanzioni, gli inviti al contraddittorio per le violazioni in materia di imposte dirette, Iva e altri tributi e, in caso di mancata adesione, gli avvisi di accertamento). Nella nuova versione sarà invece il contribuente a calcolare e liquidare le imposte e le sanzioni dovute. Se il contribuente decide tuttavia di non avvalersi della facoltà di autoliquidare le maggiori imposte e sanzioni dovute, è prevista una penalizzazione nella riduzione delle sanzioni, che anziché attestarsi alla metà del minimo edittale si attesterebbero al 85% (in luogo del 75% del minimo edittale per le violazioni relative a imposte sui redditi, imposte sostitutive, Irap, Iva, ritenute, Ivie e Ivafee) e al 60% del minimo ( in luogo del 50% del minimo edittale per le violazioni degli obblighi di monitoraggio delle consistenze estere).

L’ Agenzia delle Entrate dovrà emettere degli atti solo nel caso di errori nell’autoliquidazione; tali errori saranno sanzionati pesantemente:

  • maggiorazione del 10% del dovuto per insufficienti versamenti superiori al 10% delle somme dovute se afferenti a redditi soggetti ad imposte sostitutive o a ritenute o superiori al 30% negli altri casi;
  • maggiorazione del 3% per insufficienti versamenti inferiori al 10% delle somme dovute se afferenti a redditi soggetti ad imposte sostitutive e inferiori al 30% negli altri casi.
  1. sono incluse nella voluntary anche le ultime due annualità 2015 e 2016 (fino al 30/09/2016);
  1. è introdotto un nuovo reato di emersione fraudolenta di attività finanziarie e patrimoniali provenienti da reati non coperti da causa di esclusione della punibilità come ad esempio i reati tributari e di riciclaggio e l’ autoriciclaggio avente ad oggetto il proventi di tali reati. Il nuovo reato prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

 Principali aspetti della procedura

  • Soggetti interessati: i contribuenti che:
    • non abbiano già presentato in precedenza l’istanza, anche per interposta persona;
    • non siano destinatari di ispezioni, verifiche, accertamento o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura in esame
  • Violazioni sanabili:
    • è possibile sanare le violazioni commesse fino al 30.9.2016;
  • Procedura:
    • presentazione dell’istanza entro il 31/07/2017;
    • l’integrazione della stessa con la presentazione dei documenti e delle informazioni inerenti la procedura entro il 30/09/2017;
    • esonero dal quadro RW limitatamente alle attività oggetto di voluntary in UNICO 2016 e per la frazione d’anno antecedente la presentazione dell’istanza;
  • Effetti in capo al contribuente:
    • impunibilità per i reati previsti dall’art. 648-ter, C.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) limitatamente alle attività oggetto di voluntary;
  • Pagamento:
    • l’ammontare derivante dall’adesione alla procedura (imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) va versato in unica soluzione entro il 30.9.2017 o in 3 rate mensili (la prima entro il 30.9.2017) senza possibilità di compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97;
  • Antiriciclaggio:
    • il professionista che assiste il contribuente nella gestione della “nuova” collaborazione volontaria è assoggettato, analogamente a quanto previsto per la precedente, al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
  • Controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate
    • gli uffici avranno tempo per verificare la correttezza dell’ “autodenuncia” fino al 31 dicembre 2018 e per richiedere eventuali versamenti integrativi con una maggiorazione graduata in funzione dello scostamento fra autoliquidato e dovuto.
    • in caso di mancato “spontaneo” versamento entro il 30.9.2017 le sanzioni ex art. 5, comma 2, DL n. 167/90 (dal 3% al 15%) non sono ridotte, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 4, al 50% ma sono fissate dal 60% all’85% del minimo. Sono previste maggiorazioni (dal 3% al 10%) in caso di versamenti insufficienti.

 Regolarizzazione di contanti o valori

 Se la “nuova” collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore il contribuente deve:

  • dichiarare che i valori oggetto di collaborazione volontaria non derivano da reati diversi da quelli previsti dalla voluntary disclosure;
  • provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati (30/09/2017):
  • all’apertura ed all’inventario, in presenza di un Notaio, delle cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
  • al versamento dei contante ed al deposito dei valori al portatore “su una relazione vincolata fino alla conclusione della procedura” presso intermediari finanziari abilitati.