Il 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la legge n. 221/2012 di conversione del D.L. 179/2012, noto come “Decreto Crescita 2.0”, con il quale il Governo ha creato una nuova tipologia di imprese: la Start Up Innovativa.

Si tratta di una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia o in altro Paese membro dell’UE purchè abbia una sede produttiva o una filiale in Italia, che risponda a determinati requisiti e abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

La norma individua anche l’Incubatore Certificato di imprese start-up innovative, qualificandolo come una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o di una Societas Europaea, residente in Italia, il quale dispone di attrezzature adeguate all’attivita’ delle start-up, e’ amministrato o diretto da persone con alto grado di competenza in materia di impresa e innovazione ed offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative.

Le agevolazioni previste per le Start Up e per gli Incubatori Certificati.

In favore della Start Up Innovativa sono previste numerose agevolazioni (alcune anche per gli incubatori certificati), della durata massima di 5 anni dal momento della costituzione, ovvero:

  • Costituzione e successive modificazioni mediante modello standard: la start up potrà redigere l’atto costitutivo e le sue successive modifiche mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale;
  • Abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa: la start up innovativa, a differenza delle altre aziende, sarà esonerata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle Imprese, nonchè dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;
  • Disciplina del lavoro su misura: la start up Innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in start up solo con un contratto a tempo indeterminato;
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: start up innovative e incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity; Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start up;
  • Remunerazione del personale flessibile: è possibile stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile; La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti;
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA: con l’esonero dall’obbligo di apposizione del visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro le start up innovative possono ricevere rilevanti benefici in termini di liquidità durante la delicata fase degli investimenti in innovazione;
  • Incentivi fiscali per gli investimenti in start up: sono stati introdotti incentivi fiscali per investimenti in start up, da mantenere per almeno 2 anni, provenienti da persone fisiche (19% di detrazione Irpef fino ad un massimo investito di euro 500.000 e pertanto una detrazione massima di euro 95.000) e giuridiche (20% di deduzione dall’imponibile Ires fino ad un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro e pertanto una deduzione massima di euro 360.000) per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in start up; Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le start up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico (detrazione Irpef al 25% e deduzione dall’imponibile Ires al 27%);
  • Introduzione del crowdfunding, che permette di raccogliere capitali mediante piattaforme online autorizzate da Consob; Le start up innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati;
  • Accesso semplificato, gratuito e diretto per le start up al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari; La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle start up innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario;
  • Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start up da parte dell’Agenzia ICE: il sostegno include l’assistenza (con uno sconto del 30% sulle tariffe applicate) in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle start up innovative con investitori potenziali per le fasi di capitale iniziale e di capitale di espansione;
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le deroghe più significative sono previste per le start up innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.
  • Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo);
  • Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: la startup innovativa non deve effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa;
  • Disposizioni in materia di fallimento: le start up innovative sono sottratte alla disciplina del fallimento.

I requisiti necessari per diventare Start Up Innovativa.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell’apposita Sezione Speciale del Registro riservata alle Start Up Innovative. L’iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.

Vi è inoltre l’obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale, e di confermare una volta l’anno, contestualmente a uno dei due adempimenti semestrali, il possesso dei requisiti, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate (per approfondimenti è possibile consultare la circolare N. 3672/C emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico il 29 agosto 2014).

Per diventare Start Up Innovativa è necessario presentare al Registro l’apposita domanda allegando una dichiarazione attestante il possesso da parte della società dei seguenti requisiti:

  • è costituita da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda e svolge attività d’impresa;
  • ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia o in altro paese membro dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
  • a partire dal secondo anno di attività della startup innovativa, il totale del valore della produzione annua non è superiore a 5 milioni di euro;
  • non distribuisce e non ha distribuito utili;
  • ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; si caratterizzano per un particolare oggetto sociale, le startup a vocazione sociale e le startup turistiche;
  • non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda (è ammessa la trasformazione);
  • possiede almeno uno dei tre seguenti requisiti:
    1. Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa.
    2. La forza lavoro è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
    3. La società è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Conclusioni

Per una maggiore informativa specifica sul tema delle Start Up Innovative e degli incubatori certificati si allegano il link di collegamento con il sito del registro delle imprese dove sarà possibile trovare tutti i riferimenti normativi e i facsimili delle dichiarazioni che il legale rappresentante dovrà allegare alla domanda di iscrizione per accedere alla disciplina nonché quelli riferiti alle comunicazioni successive necessari per mantenere lo status di start up o di incubatore certificato.

(Marcella Amata)

I consulenti dello Studio Turi rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.