Ai fini di migliorare la competitività del tessuto produttivo nazionale e di favorire la diffusione di innovazioni di tipo tecnologico in tutti i settori economici, la Legge 24 marzo 2015 n. 33 di conversione del Decreto Legge 3/2015 (“Investment Compact”) ha introdotto un nuova tipologia di impresa, la Piccola e Media Impresa (PMI) Innovativa, attribuendole larga parte delle agevolazioni già assegnate alle start up innovative dal “Decreto Crescita 2.0” di fine 2012.

I requisiti della Piccola e Media Impresa Innovativa

Si tratta di una società di capitali operante nel campo della innovazione tecnologica, costituita anche in forma cooperativa, residente in Italia o in altro Paese membro dell’UE purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia, che non eccede i limiti dimensionali relativi a organico e fatturato tracciati dalla normativa europea sulle PMI, vale a dire, una impresa:

  • che impiega meno di 250 persone;
  • con fatturato annuo non superiore a euro 50 milioni o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;

e che soddisfa i seguenti requisiti:

  • dispone della certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
  • le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
  • non risulta iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start up innovative e agli incubatori certificati;
  • e soddisfa almeno due dei seguenti parametri:
    1. Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 3 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Sono invece incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da Incubatori Certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.
    2. La forza lavoro è costituita per almeno 1/5 da personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero oppure per almeno 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale.
    3. La società è titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività d’impresa.

Le agevolazioni previste.

Alle PMI innovative è attribuita gran parte delle agevolazioni finora riservate alle Start up Innovative ai sensi del “Decreto Crescita 2.0″ del 2012 e in particolare:

  • Esonero dall’imposta di bollo: le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio;
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le PMI innovative possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso poiché non figurano come reddito imponibile e sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
  • Incentivi fiscali per gli investimenti nelle PMI Innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale: Sono stati introdotti incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative, da mantenere per almeno 2 anni, provenienti da persone fisiche (19% di detrazione Irpef fino ad un massimo investito di euro 500.000 e pertanto una detrazione massima di euro 95.000) e giuridiche (20% di deduzione dall’imponibile Ires fino ad un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro e pertanto una deduzione massima di euro 360.000) per gli anni 2013, 2014 e 2015 e 2016. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in PMI Innovative, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in PMI Innovative. Le PMI Innovative che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale devono presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato attuale a patto che il piano sia stato precedentemente valutato ed approvato da un organo pubblico, ovvero da un organismo indipendente espressione dell’associazionismo imprenditoriale.
  • Ricorso al crowdfunding, che permette di raccogliere capitali mediante piattaforme online autorizzate da Consob. Le PMI innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le deroghe più significative sono previste per le PMI innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale.
  • Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
  • Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: la startup innovativa non deve effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
  • Accesso semplificato, gratuito e diretto per le PMI Innovative al Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
  • Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle PMI Innovative da parte dell’Agenzia ICE. Il sostegno include l’assistenza (con uno sconto del 30% sulle tariffe applicate) in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.

Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano iscritte nell’apposita Sezione speciale del Registro riservata alle PMI Innovative. L’iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio territorialmente competente una dichiarazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti.

Vi è inoltre l’obbligo di aggiornare con cadenza annuale (scadenza 30 giugno) i dati forniti al momento dell’iscrizione nella sezione speciale pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate. Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività svolta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all’innovazione tecnologica.

Conclusioni

Per una maggiore informativa specifica sul tema delle PMI innovative si allegano i link di collegamento con il sito del registro delle imprese dove sarà possibile trovare tutti i riferimenti normativi e i facsimili delle dichiarazioni che il legale rappresentante dovrà allegare alla domanda di iscrizione per accedere alla disciplina nonché quelli riferiti alle comunicazioni successive necessari per mantenere lo status di PMI innovativa.

(Marcella Amata)

I consulenti dello Studio Turi rimangono a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.