Come noto, la voluntary disclosure è una procedura collaborativa per incentivare il rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Si tratta in concreto di un’istanza nominativa presentata dall’autore delle violazioni, che ha la finalità di sanare tutte le violazioni fiscali commesse negli anni ancora accertabili al momento di presentazione dell’istanza di regolarizzazione.

La suddetta istanza, consente infatti di regolarizzare la posizione di coloro che, fino al 30.9.2014, hanno commesso violazioni relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

Nei giorni scorsi, il MEF ha ufficializzato la proroga del termine di presentazione dell’istanza della voluntary disclosure, in scadenza il 30.9.2015. 

Con il DL 30.9.2015, n. 153, pubblicato sulla G.U. 30.9.2015, n. 227, tale termine è stato differito al 30.11.2015.

PREMESSA

I soggetti che detengono all’estero attività finanziarie o altre attività suscettibili di produrre redditi, hanno l’obbligo di compilare il quadro RW (relativo al monitoraggio fiscale) presente nella dichiarazione dei redditi annuale. Tra i casi più ricorrenti che richiedono la compilazione di questo quadro, si citano il possesso all’estero di:

– Depositi e conti correnti bancari;
– Immobili;
– Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
– Partecipazioni in società non residenti;
– Oggetti preziosi e opere d’arte;
– Obbligazione estere e titoli similari;
– Imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero o registrati in pubblici registri esteri.

Oltre al predetto obbligo sussiste anche quello di dichiarare e sottoporre a tassazione i redditi frutto di tale attività detenute all’estero (ad esempio interessi sui c/c, proventi derivanti dalle obbligazioni, canoni di locazione relativi a beni immobili, ecc…)

I SOGGETTI INTERESSATI

Possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria internazionale i soggetti che hanno commesso violazioni in materia di monitoraggio fiscale (quadro RW). Pertanto i soggetti interessati sono le persone fisiche, gli enti non commerciali (compresi i trust), le società semplici ed associazioni equiparate residenti in Italia.

Restano escluse le società commerciali per le quali è riservata una procedura particolare chiamata “voluntary nazionale”.

PERIODI SANABILI

Per quanto riguarda le violazioni relative al quadro RW, i periodi oggetto di regolarizzazione sono quelli che avrebbero dovuti essere dichiarati dal 2009 al 2013.

In tema di imposte dirette invece, l’istanza di ammissione deve riguardare tutti i periodi per i quali non sono ancora chiusi i termini per l’accertamento.

Vale a dire che sono oggetto della procedura tutti i redditi percepiti tra il 2010 ed il 2013.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti e attività detenuti in un paese “black list”, o in un paese blacklist senza accordo per lo scambio di informazioni, i termini di accertamento sono raddoppiati. Pertanto il contribuente dovrà sanare ai fini “Rw” i periodi dal 2004 al 2013 ed in tema di redditi quelli percepiti dal 2006 al 2013.

La Svizzera esclusivamente nell’ambito della Voluntary è considerata un paese White List in seguito alla firma dell’accordo per lo scambio delle informazioni, dunque non opera il raddoppio dei termini.

I PRINCIPALI BENEFICI

La regolarizzazione, tramite la voluntary disclosure, delle violazioni relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero consente di usufruire di alcuni benefici rappresentati:

− dalla riduzione delle sanzioni che, in caso di condotta collaborativa del contribuente, risultano pari alla metà del minimo;

− dall’esclusione della punibilità per alcuni reati penali.

La “condotta collaborativa del cliente” si manifesta quando:

  • le attività sono trasferite in Italia o in uno Stato UE / SEE che consente l’effettivo scambio di informazioni;
  • in alternativa quando le attività sono già state trasferite in Italia o in uno Stato UE / SEE;
  • oppure quando l’autore della violazione rilasci all’intermediario finanziario estero, un’autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane tutti i dati riguardanti le attività oggetto di collaborazione volontaria.

La Riduzione Delle Sanzioni

Brevemente, da un punto di vista amministrativo è prevista la possibilità di ottenere una riduzione delle sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale (generalmente dal 3% al 15% degli importi non dichiarati) , nonché di sanzioni relative ad omessa / infedele dichiarazione.

Non è prevista invece alcuna riduzione delle imposte dovute.

Per effetto dell’adesione alla procedura invece, le suddette sanzioni risultano individuate nel minimo edittale, pari al 3% per le attività detenute in Stati “non black list” / “black list con accordo” e al 6% per le attività detenute in Stati “black list”.

Inoltre tali percentuali sono ridotte di 1/4 nella generalità dei casi; altresì ridotte alla metà in caso di “condotta collaborativa” del contribuente.

Per quanto riguarda le sanzioni relative ad omessa o infedele dichiarazione, che possono variare dal 100% al 240%, sono ridotte di 1/4.

Rimane salva la possibilità di definire mediante adesione i contenuti dell’invito al contraddittorio emesso dall’Agenzia successivamente alla presentazione dell’istanza. Grazie a tale istituto deflativo si beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 delle sanzioni.

Esclusione Dai Reati Penali

Sotto il profilo penale, invece, l’art. 5-quinquies del D.L. n. 167/1990 esclude la punibilità per le violazioni di:

-“dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”,

– “dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”,

– “dichiarazione infedele”,

– “omessa dichiarazione”,

– “omesso versamento di ritenute certificate”

– “omesso versamento di IVA”

nonché per le condotte previste dagli articoli 648-bis, riciclaggio, e 648-ter, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, del codice penale.

Non punibilità della fattispecie di auto riciclaggio

La L. 186/2014, inoltre, ha introdotto nell’ordinamento giuridico – a decorrere dall’ 1.1.2015 – il reato di “autoriciclaggio”. La norma punisce chi reimpiega, occultando origine e utilizzo, un denaro o un bene derivante da un reato commesso in precedenza.

Ne consegue che, a partire dal 2015, chi impiega in attività economiche finanziarie, imprenditoriali o speculative i frutti derivanti dal reato di evasione fiscale sarà punibile per il reato di auto riciclaggio.

Chi aderisce alla voluntary non è punibile per il reato di autoriciclaggio.

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura si attiva inviando telematicamente l’apposito modello “Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria” corredato da una relazione di accompagnamento e relativa documentazione idonea a rappresentare analiticamente per ciascuna annualità le consistenze patrimoniali e i redditi prodotti all’estero.

Dopo l’invio dell’istanza e della documentazione di supporto l’Agenzia emetterà un invito al contradditorio per la definizione delle imposte, nonché un atto di contestazione delle sanzioni ai fini RW.

Se il contribuente è d’accordo con la ricostruzione operata dall’Ufficio provvede a comunicare l’adesione godendo così di un’ulteriore riduzione delle sanzioni.

La procedura si perfeziona attraverso il pagamento di quanto dovuto, effettuando il versamento in un’unica soluzione o in tre rate.

(dott. Andrea Del Conte)

I consulenti dello Studio Turi rimangono a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.